Pacifico che il contratto di lavoro intermittente rientra nella ipotesi regolata dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (contratto fondato su causale cd. di carattere oggettivo e non legata alle condizioni personali del lavoratore come nella ipotesi regolata dal comma 2), la tesi della configurabilità in capo alla contrattazione collettiva di un potere di veto in ordine alla sua utilizzabilità tout court non trova conferma nel dato testuale e sistematico della disciplina di riferimento. Il citato art. 34 si limita, infatti, a demandare alla contrattazione collettiva la individuazione delle «esigenze» per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, senza riconoscere alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale; né un siffatto potere di veto può ritenersi implicato dal «rinvio» alla disciplina collettiva, che nell'ottica del legislatore trova verosimilmente fondamento nella considerazione che le parti sociali, per la prossimità allo specifico settore oggetto di regolazione, sono quelle maggiormente in grado di individuare le situazioni che giustificano il ricorso a tale particolare tipologia di lavoro.

Lavoro intermittente: illegittimo il divieto previsto dalla contrattazione collettiva / Menicocci, Vittorio. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - 1(2020), pp. 235-246.

Lavoro intermittente: illegittimo il divieto previsto dalla contrattazione collettiva

Vittorio Menicocci
2020

Abstract

Pacifico che il contratto di lavoro intermittente rientra nella ipotesi regolata dall'art. 34, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (contratto fondato su causale cd. di carattere oggettivo e non legata alle condizioni personali del lavoratore come nella ipotesi regolata dal comma 2), la tesi della configurabilità in capo alla contrattazione collettiva di un potere di veto in ordine alla sua utilizzabilità tout court non trova conferma nel dato testuale e sistematico della disciplina di riferimento. Il citato art. 34 si limita, infatti, a demandare alla contrattazione collettiva la individuazione delle «esigenze» per le quali è consentita la stipula di un contratto a prestazioni discontinue, senza riconoscere alle parti sociali alcun potere di interdizione in ordine alla possibilità di utilizzo di tale tipologia contrattuale; né un siffatto potere di veto può ritenersi implicato dal «rinvio» alla disciplina collettiva, che nell'ottica del legislatore trova verosimilmente fondamento nella considerazione che le parti sociali, per la prossimità allo specifico settore oggetto di regolazione, sono quelle maggiormente in grado di individuare le situazioni che giustificano il ricorso a tale particolare tipologia di lavoro.
2020
Lavoro intermittente; divieto contrattazione collettiva
01 Pubblicazione su rivista::01c Nota a sentenza
Lavoro intermittente: illegittimo il divieto previsto dalla contrattazione collettiva / Menicocci, Vittorio. - In: ADL. ARGOMENTI DI DIRITTO DEL LAVORO. - ISSN 1126-5760. - 1(2020), pp. 235-246.
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